Ecco il testo base dell’Italicum, la legge elettorale di Renzi e Berlusconi, appena approvato in prima
battuta, intorno alle 17 di oggi, dalla Commissione Affari Costituzionali della
Camera, insieme ai famosi Allegati A e B, contenenti rispettivamente le tabelle delle circoscrizioni e dei collegi, appena rese pubbliche poco fa. Hanno votato a favore dell’adozione Pd,
Forza Italia, Scelta Civica e Popolari per l’Italia, contro M5S e Lega, assente
Sel. Termine per la presentazione di emendamenti, lunedì 27.
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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e Interni (I)
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE FRANCESCO PAOLO
SISTO
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei
deputati).
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di
seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti in collegi plurinominali.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la
presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati,
ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella
tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi
alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata
dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con
l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno
di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un
numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale
nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo
83»;
2. All'articolo 2 del «decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma:
«2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in
otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4
agosto 1993, n. 277.
La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il
metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del
presente testo unico».
3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1.
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è
effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di
convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è
determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei
collegi plurinominali di cui alla Tabella “B” sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno;
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi
spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi
plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e
non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad
esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità
territoriale.
4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i
collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione
sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della
legge 4 agosto 1993, n. 277»;
4. All'articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte in fine le seguenti parole:
«e il cognome e il nome dei relativi candidati»
5. All'articolo 11 del «decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che
l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a
quella di convocazione dei comizi»;
6. L'articolo 13 del «decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 13 - Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella
cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre
giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio
centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con
funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del
Tribunale».
7. all'articolo 14, comma primo del «decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «liste di candidati» sono aggiunte le
seguenti «nei collegi plurinominali»;
b) le parole «le liste medesime nelle singole
circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti «le liste medesime nei singoli
collegi plurinominali»;
8. dopo l'articolo 14-bis del «decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente:
«Art. 14-ter. - 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno
di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra
liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o
coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».
9. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni
a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal
seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei
seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da
non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi
nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi”.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta
da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è
formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi
assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi
assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con
arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei
collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del
medesimo genere».
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nessun candidato può
essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni
in più di un collegio plurinominale”;
11. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “Le liste dei candidati” sono
sostituite dalle seguenti: “Le liste dei candidati nei collegi plurinominali” e
le parole “indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,” sono
sostituite dalle seguenti: “del capoluogo della regione”;
12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 3) le parole da “riduce al limite
prescritto” sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: “riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e
dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a
quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i
requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma”.
b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista
all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati
inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali
circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali
circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista
interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi dell'articolo 22 per
le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi
plurinominali»;
13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le
parole: “I contrassegni di ciascuna lista,” sono aggiunte le seguenti: “e i
nominativi dei relativi candidati”;
b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: “alla
prefettura capoluogo della circoscrizione” con le parole: “alla prefettura del
comune capoluogo di regione”;
14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il
cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale”.
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. In
caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono
riprodotti i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse
al ballottaggio in due distinti rettangoli”.
15. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del
seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come
elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste
votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano
elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una
qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti,
presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la
quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in
altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli
ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico».
16. All'articolo 83 del «decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai
seguenti:
«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi
uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità
stabilite dal titolo VI;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali
nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del
totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore,
nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed
individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale
nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale
almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei
collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle
circoscrizioni della regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi
nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima,
nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui
alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per
cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese
in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3)
lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei
seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di
liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da
attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della
Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali
queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della
coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale
nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per
cento del totale dei voti validamente espressi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione
di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi,
nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il
cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nel collegio plurinominale;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato
esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già
conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale
della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente
espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente
attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma
in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340
seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla
suddetta coalizione di liste o singola lista;
8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i
restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi
assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e
singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle
loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare
a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle
cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6)
per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di
cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi
del numero 4);
10) Ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del
comma 1, numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi
assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima
nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna
circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali
circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra
elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla
circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della
divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed
assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del
risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono
seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
c) determina quindi la cifra elettorale residuale di
ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale
circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per
il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da
considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali
circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle
lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi
assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle
lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle
determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7)
per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi
eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che
hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei
seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione
è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in
cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui,
secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un'unica graduatoria nazionale
decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce
tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali
residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a
raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero
4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a
partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale
nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti
tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro
il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla
circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in
cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei
voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
f) determina il numero dei seggi spettanti
complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per
ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui
spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita
da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così
determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione
medesima.
g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di
un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi
della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine,
per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di
seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di
lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della
lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale
di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla
parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti
alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono,
nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra
la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale
di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente
intero.
«11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato
esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore
cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una
quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei
seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia
conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di
maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla
suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i
restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1,
numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10)».
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5)
abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste
o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori
cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I
seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto
il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di
seggi pari a 327 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così
determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la
cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo
totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di
maggioranza;
2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i
restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al
comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano
i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del
comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10).
A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il
quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o
singole liste.
d) i commi 4 e 5 sono abrogati;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. L'Ufficio centrale
nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della
circoscrizione”.
17. L'articolo 85 del «decreto del Presidente della
Repubblica n. 361
del 1957» è abrogato.
18. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto
Adige».
19. All'articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in
fine il seguente periodo: «qualora i presentatori intendano effettuare il
collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, il
deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati
nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e
14-bis.»;
20. all'articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il
seguente: «Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio
centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei
voti validi nel collegio.»;
21. dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
«Art. 93-bis - 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è
determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non
assegnati nei collegi uninominali.
2. La presentazione delle candidature nei collegi
uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista
circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della
candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel
collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il
candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome
sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più
di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è
nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più
di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve
essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio
uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli
depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la
lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2
dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei
collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che
intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione
dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in
uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una
candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione
della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni
delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del
partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste
circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella
circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non
inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La
dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve
essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle
candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del
relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento.
Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali
devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la
dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e
della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto
numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al
comma 2.
6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali
intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi
dell'articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuati nei
termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
«Art. 93-ter - 1. L'elettore esprime un unico voto per il
candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del
candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della
lista circoscrizionale a questo collegata.
2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi
uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla
tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del
candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.
«Art. 93-quater - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente
inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei
collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2
dell'articolo 93-bis.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in
conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità
di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49).
3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale,
l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista
successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati
da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in
numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti
compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito
alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano
più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti
secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti,
in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista
medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3),
l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo
di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista
circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi
uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi
in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella
cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata,
non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se
contraddistinta con il medesimo contrassegno
6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai
sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
22. Per le prime elezioni successive all'entrata in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 2,
primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361
del 1957 anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare
in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.
Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della
Repubblica).
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, di seguito denominato
«decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico
corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle
candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è
ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al
presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e
fermo quanto disposto ai commi 3 e 4,
l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di
liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a
norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di
maggioranza a seguito del primo turno di votazione, qualora una lista o una
coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al
trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di
ballottaggio ai sensi del medesimo articolo 16.
2-bis. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
regioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo
decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il
numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella
“B”, con le medesime modalità di cui al primo periodo
2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi
spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi
plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e
non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad
esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità
territoriale.
2-quater. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma
3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna
circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati
dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276;
I collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di
ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati
dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276»;
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533
del 1993 le parole “nelle circoscrizioni regionali” sono sostituite con le
seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 533
del 1993 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre
giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio
elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro
consiglieri scelti dal Primo presidente.».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533
del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del secondo comma è sostituito dal
seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei
seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1000 e da
non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi
nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi”.
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta
da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è
formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del
numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero
di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel
complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con
arrotondamento all'unità superiore e, nella successione interna delle liste nei
collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del
medesimo genere”.
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533
del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole “I
contrassegni di ciascuna lista” sono aggiunte le seguenti: “e i cognomi e i
nomi dei relativi candidati”;
b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole
“recanti i contrassegni delle liste” sono aggiunte le seguenti: “e il cognome e
il nome dei relativi candidati”;
c) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le
seguenti parole “e i nominativi dei relativi candidati”;
d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “2-bis. In
caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale,
sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste
collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio.
6. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Art. 15.
1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni
di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno
o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale regionale di ogni
lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della
circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché
il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella
circoscrizione regionale”.
7. La Rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente:
“Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale”.
8. L'articolo 16 del testo unico del decreto legislativo
n. 533
del 1993 è sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli
estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio
uninominale della Valle d'Aosta e nel Trentino Alto Adige;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali
nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano
presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con
arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la
lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale
nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale
almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle
circoscrizioni della regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e le singole
liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle
circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non
hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che
siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei
collegi plurinominali della regione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3)
lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei
seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di
liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire,
escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o
singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o
singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della
coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale
nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento
del totale dei voti validamente espressi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione
di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e
le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel
complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato
esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già
conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla
percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti
validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene
ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale
consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare
al totale di 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato
alla suddetta coalizione di liste o singola lista.
8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i
restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi
assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra
elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e
singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle
loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
9) L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle
cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6)
per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di
cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi
del numero 4);
10) Ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del
comma 1, numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi
assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima
nelle singole regioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna regione. A
tale fine, l'Ufficio procede come segue:
a) per ogni regione, somma le cifre elettorali
circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra
elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali
regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di
una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il
quoziente elettorale regionale;
b) per ogni regione, divide la cifra elettorale
regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale, ed assegna ad
ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di
tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui,
da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
c) determina quindi la cifra elettorale residuale di
ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale
ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi
assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale
residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano
conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi
assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e
b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle
determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7)
per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi
eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto
assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi
assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a
carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra
assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le
disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un'unica graduatoria nazionale
decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e
ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre
elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione,
fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del
numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta
a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale
nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti
tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro
il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui
la lista abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e
proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi
riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
f) determina il numero dei seggi spettanti
complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per
ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui
spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da
un'unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato
corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.
g) qualora la regione sia costituita da più di un
collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi
della lettera f) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per
ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi
spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni
collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della
lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista
medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di
tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni
della regione cui corrispondono nell'ordine le rispettive cifre residuali più
alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il
prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già
assegnati alla lista medesima a quoziente intero.
11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato
esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore
cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una
quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all'attribuzione dei
seggi ai sensi dei numeri 7) e 8);
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia
conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di
maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla
suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i
restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1,
numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).
3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia
dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le
coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre
elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi
vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto
il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi
pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così
determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la
cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo
totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di
maggioranza;
2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i
restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al
comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano
i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del
comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10).
A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il
quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o
singole liste.
4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai
singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per
ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso
alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro
esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
9. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533
del 1993 è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale
proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti
dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale nazionale
assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente
parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle
di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata
per l'attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra
residuale, si procede mediante sorteggio».
10. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533
del 1993 è abrogato.
11. All'articolo 19, comma 2, le parole «nell'ambito
della stessa circoscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite
con le seguenti: «nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della
stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17».
Ed ecco qui gli Allegati A e B, con la Tabella delle
circoscrizioni e la Tabella dei collegi
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