E’ riportato qui di seguito il testo integrale della legge costituzionale 1/2012 approvata in via definitiva dal Senato il 17 aprile, che introduce il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio modificando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Carta. Un breve commento.
Questa è in assoluto la peggiore modifica mai introdotta alla Costituzione repubblicana. Impone non per legge, ma addirittura per dettato costituzionale, ciò che non si può nemmeno considerare una teoria economica, ma soltanto una costruzione ideologica priva di qualsiasi ragionevole fondamento teorico: quella secondo cui il disavanzo di bilancio è in sé un fenomeno dannoso all’interesse collettivo del paese.
Si tratta di una formidabile limitazione della sovranità popolare e del diritto della collettività di decidere attraverso i suoi rappresentanti le finalità, la misura e la destinazione della spesa pubblica. Se è vero che l’attuale situazione dell’indebitamento pubblico italiano, in presenza dell’attuale struttura dei mercati finanziari, richiede inevitabilmente un insieme di vasti interventi correttivi, imporre il pareggio di bilancio per costituzione significa imporre per un futuro indefinito un limite stringentissimo all’intervento pubblico sul sistema economico e dunque al controllo democratico sul funzionamento dell’economia, sulla distribuzione delle risorse e sul processo di produzione della ricchezza.
Purtroppo non si può non riconoscere che una simile insensata innovazione era assolutamente inevitabile: ci è stata imposta da uno scopertissimo ricatto congiunto di quei potentati planetari privati che chiamiamo “mercati finanziari” e di un insieme di potentati pubblici che nessuno ha eletto, comprendenti la BCE , le istituzioni politiche europee, l’OCSE e il Fondo Monetario Internazionale. Se non si fosse ceduto al ricatto, la pressione dei mercati sui nostri titoli di stato avrebbe certamente raggiunto le stelle.
Ma questo nulla toglie all’insensatezza del provvedimento in sé. Come ha detto Paul Krugman, questo è “il trionfo delle idee sbagliate”. Il premier inglese John Cameron ha parlato di “proibire Keynes per legge”. Abbiamo fatto di peggio. Mai avrei pensato, quando negli anni Settanta studiavo economia al “Cesare Alfieri” di Firenze, che un giorno non tanto lontano avrei visto proibire Keynes per costituzione.
Vedi anche:
Testo della legge di revisione costituzionale approvato in via definitiva dal Senato il 17 aprile 2012 (Legge Cost. n. 1, 20 aprile 2012).
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 3047-B
Art. 1.
1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».
Art. 2.
1. All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
Art. 3.
1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.
Art. 4.
1. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio».
Art. 5.
1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Art. 6.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
Caro Cacopardo,
RispondiEliminanon credo che Lei debba preoccuparsi... il nuovo art. 81 è redatto in modo tale che lo Stato continuerà tranquillamente a fare quel keynesismo che ha sempre fatto, e che ci ha portati giustappunto a 2000 mld di euro di debito, nonostante la vecchia formulazione dell'art. 81. Il default, la bancarotta conclamata dello Stato, si avvicina a grandi passi. Peccato. si vede che doveva andare così, che questo ci meritavamo.
Pier Luigi Tossani,
Firenze
No, il deficit perenne non è keynesismo.
EliminaTossani ha ragione: il nuovo articolo è redatto in modo tale da consentirne l'aggiramento. Un recentissimo incontro a Montecitorio con Marco Causi, membro PD della commissione Finanze che ha contribuito alla redazione del testo, mi ha chiarito un po' le idee sul processo di mediazione che lo ha generato: anche se il testo risultante è stilisticamente bruttissimo e il meccanismo giuridico che crea molto tortuoso, devo riconoscere che la mediazione, date le condizioni, è fra le migliori possibili.
RispondiEliminaNon ha ragione, dunque, Tossani a deprecarla, come non ha ragione ad attribuire il nostro debito al "keynesismo", anziché ad una interpretazione di Keynes tutta italiana che ha consentito un uso della spesa pubblica sfacciatamente clientelare quando non direttamente predatorio e truffaldino. Questo è ciò che ha prodotto l'elefantiasi del debito. Il quale va certamente ridimensionato, ma per buongoverno, non per costituzione.
Purtroppo forse non ce ne sarà il tempo. Tossani ha ragione: la bancarotta si avvicina a grandi passi e davanti ai potentati che la vogliono, forse non c'è buongoverno che tenga.
I potentati che la vogliono non sono forze oscure antitialiane o antieuropee. Son gli appetiti della casta politico-amministrativa attualmente al potere che con la "mediazione date le condizioni fra le migliori possibili" ha consentito agli attuali parlamenti centrali e regionali di inertizzare questa legge. Essa sarà però il banco di prova dei parlamenti che verranno eletti nel 2013. Intanto grazie a questa mediazione è inevitabile un aumento dell'indebitamento e un disavanzo primario nel 2013, adesso che ulteriori inasprimanti fiscali vengono e verranno respinti, come sta succededendo con la legge di stabilità e con i veti alle interferenze del governo sulle amministrazioni regionali. Però almeno questa legge traccia il percorso di quello che potranno fare i nuovi parlamenti del 2013. Ad essi non restaranno che due sole possibilità: o dare corso agli adempimenti dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 6, o avviare l'uscita dell'Italia dall'Euro.
RispondiEliminaRoberto Falcone, Roma
Mi dispiace, ma il gentile Roberto Falcone si sbaglia su più di un punto. Tutto si può dire dei nostri politici, tranne che mirino al default dell'Italia e al crollo dell'euro. Ci sono invece in America e in Nord Europa certi soggetti molto potenti che vogliono entrambe le cose, e sarebbe bene che ne prendessimo atto. Poiché non si dichiarano apertamente, queste sono appunto "forze oscure" e decisamente nemiche dell'Italia. Il mondo del potere non è quello che appare, caro Falcone. E' vero invece che non è molto responsabile l'attuale comportamento di molti parlamentari che sembrano convinti che il pericolo sia alle nostre spalle, quando invece incombe ancora su di noi pesantemente. Ma questo non ha nulla a che vedere con la mediazione dell'art. 81, che entrerà in vigore solo nel 2014, come prevede appunto l'art. 6. Inviterei Falcone a consultare il post che ho appena pubblicato sulla sostenibilità del nostro debito pubblico, e che ho linkato qui sopra.
RispondiEliminaDevo aggiungere una cosa: che accusare indistintamente "gli appetiti della casta politico-amministrativa" di aver causato il nostro debito sa un po' di qualunquismo da bar e di una certa disattenzione ai fatti. In parlamento abbiamo una parte politica, il centro-sinistra che, nel bene e nel male, ha fatto da due decenni immensi sforzi per riportare il debito verso il 100%, e abbiamo un'altra parte politica, i servi di Berlusconi, che ogni volta che è stata al potere se ne è altamente fregata, ha lasciato correre il debito e ci ha trascinati alla rovina. Questi sono numeri, non illazioni.
RispondiEliminaVorrei contribuire alla discussione con qualche dettaglio di non poco conto. Ebbene, già all'indomani dell'incarico a Monti ho gridato alla nuova dittatura. Monti (curatore fallimentare) e Re giorgio (il giudice delegato ai fallimenti). Molta gente comune ma anche professionisti, non hanno capito la vera portata e il significato del Trattato di Lisbona(il vero killer della democrazia), e aggiungo gli ultimi due trattati: il MES(fondo salvastati o pareggio di bilancio) ed il TSCG(della stabilità, del controllo e della governance degli stati o meglio fiscal compact o meglio ancora spending review, io lo chiamo "il boia"). Vi invito a leggere attentamente i due trattati, il primo è un salvacondotto per le organizzazioni internazionali che lo presiedono; il secondo è una delega in bianco alla Commissione Europea(organo non elettivo ma che darà disposizioni).Il primo atto si è compiuto con il MES( la modifica dell'art. 81 della Costituzione;il secondo atto(riduzione della spesa pubblica nei prossimi 20 anni di 50 mld di euro all'anno fino al rapporto debito/pil 60/100) dovrebbe essere il TSCG strettamente ed intimamente connesso al MES.Tutto quanto detto è supportato da date certe e documenti certi...
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